IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita richiesta delle societa' interessate e l'art. 26 che conferma in commercio fino al 31 maggio 1995, le specialita' medicinali la cui prima immissione in commercio e' antecedente al 1 ottobre 1991; Considerato che non sono state presentate da parte di alcune societa' la domanda di rinnovo, prevista dal citato art. 11, per le specialita' di cui all'allegato; Decreta: Per le considerazioni di cui in premessa le autorizzazioni delle specialita' riportate nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto, non sono rinnovate. Le confezioni immesse in commercio, con lotto di produzione precedente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenute in commercio fino a tutto il 31 dicembre 1995. Roma, 1 giugno 1995 Il direttore generale: SCIOTTI