IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
   Visto   il   decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  in
particolare  l'art.  11,  il  quale  prevede  che  le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  delle  specialita'  medicinali abbiano
durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si  proceda  dietro
esplicita  richiesta  delle  societa'  interessate  e  l'art.  26 che
conferma  in  commercio  fino  al  31  maggio  1995,  le  specialita'
medicinali  la  cui prima immissione in commercio e' antecedente al 1
ottobre 1991;
   Considerato che non sono  state  presentate  da  parte  di  alcune
societa'  la  domanda di rinnovo, prevista dal citato art. 11, per le
specialita' di cui all'allegato;
                              Decreta:
   Per le considerazioni di cui in premessa le  autorizzazioni  delle
specialita'  riportate  nell'allegato,  che  fa  parte integrante del
presente decreto, non sono rinnovate.
   Le confezioni  immesse  in  commercio,  con  lotto  di  produzione
precedente  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenute
in commercio fino a tutto il 31 dicembre 1995.
   Roma, 1 giugno 1995
                                       Il direttore generale: SCIOTTI